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NUOVO STATUTO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 14 DICEMBRE 2004.

STATUTO

Titolo I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE – SCOPO E DURATA DELLA SOCIETA'

ART. 1 - E' costituita una Società Cooperativa per azioni denominata " COOPERATIVA DI GARANZIA FRA COMMERCIANTI " in seguito indicata come Cooperativa.

La COOPERATIVA ha sede nel comune di Parma, provincia di Parma, stato italiano all’indirizzo risultante dall’apposita iscrizione presso il registro imprese ai sensi dell’art. 111, ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

La COOPERATIVA è un confidi ai sensi dell’art. 13 del D.L. 30 Settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 Novembre 2003, n. 236 e successive modifiche ed integrazioni.

Con deliberazione assunta nelle forme di cui all’articolo 2365, 2° Comma CC , il Consiglio di Amministrazione potra’ istituire e sopprimere unita’ locali, sedi secondarie , trasferire la sede sociale nel territorio nazionale, nonche’ adeguare lo statuto a disposizioni normative.

ART. 2 – La COOPERATIVA è basata sui principi della mutualità prevalente e non ha fini di lucro.

La COOPERATIVA ha come oggetto della sua attività, previa iscrizione nell’Elenco generale di cui all’art. 106 del T.U.L.B., e possidenza dei requisiti, l’attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi ad essa connessi o strumentali ai sensi dell’art. 13 del D.L. 269/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

La COOPERATIVA , previa iscrizione nell’Elenco speciale di cui all’art. 107 del T.U.L.B., potrà svolgere le seguenti attività rivolte a favore delle imprese socie:

  1. prestazioni di garanzie a favore dell’amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell’esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese socie;
  2. gestione, ai sensi dell’art. 47, comma 2, T.U.L.B. di fondi pubblici di agevolazione;
  3. stipula, ai sensi dell’art. 47, comma 3, T.U.L.B. di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese socie, al fine di facilitarne la fruizione.
  4. l'attività di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese socie per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonchè la prestazione di servizi connessi o complementari alla prestazione di garanzie collettive e comunque rivolti al miglioramento della gestione finanziaria delle imprese suddette.

La COOPERATIVA potrà, inoltre, svolgere le altre attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel predetto Elenco speciale, in via residuale e nei limiti stabiliti dalla Banca d’Italia.

La COOPERATIVA, per il raggiungimento degli scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni di natura commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria purché accessorie e funzionali alla realizzazione degli scopi sociali; essa potrà altresì assumere partecipazioni e sottoscrivere azioni ed obbligazioni in società, consorzi, fondi di garanzia interconsortili e loro società di gestione, ed altri enti costituiti o costituendi.

ART. 3 – La COOPERATIVA ha durata fino al 31 dicembre 2050.

Titolo II

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 4 - Il patrimonio della COOPERATIVA è costituito:

a) dal capitale formato da azioni, dell'importo di euro 20,65 (venti virgola sessantacinque) ciascuna, versate dai soci;

b) dalla riserva legale;

c) dalle riserve costituite per delibera dell'assemblea per destinazione di eventuali avanzi di gestione;

d) da donazioni, lasciti ed elargizioni di associazioni e privati;

e) da un fondo formato da eventuali contributi dello Stato o di Enti pubblici o dalla Comunità Europea.

La COOPERATIVA si avvale della facoltà di non emettere certificati azionari ai sensi dell’art. 2346 c.c.

Alle spese di gestione della COOPERATIVA si provvede esclusivamente con le somme provenienti dal versamento di diritti fissi e di una commissione calcolata sull’intero finanziamento erogato al socio, da redditi patrimoniali di COOPERATIVA stessa nonché da eventuali contributi erogati a tale scopo da Enti pubblici o privati ( art. 34 lettera e).

ART. 5 – La COOPERATIVA risponde con il suo patrimonio per le obbligazioni sociali.

ART. 6 - Le azioni sono nominative. Ciascuna azione deve essere intestata ad un solo nome, non è frazionabile e non può essere ceduta ad un terzo che non sia socio della COOPERATIVA.

Le azioni possono essere trasferite nei limiti di cui all'art. 10), per causa di successione, con effetto verso la società, soltanto se l'erede sia socio o, avendo i requisiti di cui agli artt. 8) e 9), sia ammesso in qualità di socio. Il trasferimento delle azioni deve, in ogni caso, ottenere l’autorizzazione del Consiglio d’Amministrazione.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, né possono essere acquistate dalla società, alla quale è inoltre vietato di compensare eventuali debiti del socio o fare anticipazioni sulle azioni versate.

Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulle azioni del medesimo - art. 2537 c.c. .

Titolo III

SOCI

ART. 7 - Il numero dei soci è illimitato.

Per quanto riguarda i rapporti con la societa’, il domicilio degli soci è quello risultante dal libro soci, quale condizione per la validita’ delle comunicazioni inviate dalla Societa’ , ai fini della convocazione degli organi sociali, dello svolgimento e risoluzione del rapporto sociale e del rapporto mutualistico.

ART. 8 – Possono far parte della Cooperativa gli operatori rappresentanti le imprese commerciali operanti nel settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio, in sede fissa e ambulante, i pubblici esercizi e le imprese turistiche e gli altri operatori del settore commerciale e dei servizi, le Piccole e Medie Imprese, rientranti nei limiti dimensionali previsti dalla normativa dell’Unione Europea in materia di aiuti alle imprese, che svolgono attività industriali e artigianali, nel limite massimo di un sesto della totalità delle imprese socie, regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Parma, nonché le associazioni di categoria dei commercianti Ascom Confcommercio e Confesercenti Parma.

Possono essere ammesse alla Cooperativa le imprese individuali di cui sopra ancorché non ancora iscritte al registro delle Imprese della Camera di Commercio di Parma, a condizione che esse siano in possesso di regolare numero di Partita IVA e limitatamente al tempo necessario per ottenere la definitiva e regolare iscrizione al Registro Imprese: qualora tale iscrizione non dovesse avvenire entro il termine di sei mesi, l'ammissione di tali imprese individuali deve considerarsi priva d'efficacia fin dall'inizio.

Le imprese (sia individuali che societarie) di cui sopra non debbono avere in corso procedure di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di fallimento, né devono essere fallite o incorse in insolvenze palesi ed il loro titolare o legale rappresentante non deve avere subito condanna ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

 

ART. 9 - L’ammissione dei soci e’ deliberata , su richiesta scritta dell’impresa interessata , dal Consiglio di Amministrazione del Confidi. La delibera di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata a cura degli amministratori. La delibera di rigetto, anche per estratto, deve essere comunicata al richiedente, entro 60 ( sessanta ) giorni dal ricevimento della richiesta, mediante raccomandata postale a/r oppure sistema telefax ricevuta, al recapito postale o telefonico indicato nella richiesta di ammissione o diversamente comunicato al Confidi.

ART. 10 - Il Socio, all'atto dell'ammissione, deve sottoscrivere e versare almeno una azione e può, se il Consiglio di Amministrazione lo consente, sottoscrivere altre azioni, anche in tempi successivi.

ART. 11 - Il socio versa, all'atto dell'iscrizione, un diritto il cui importo verrà annualmente deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 12 - Il socio è tenuto ad osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni sociali e a favorire in ogni modo gli interessi della COOPERATIVA.

ART. 13 - La perdita della qualità di socio ha luogo per causa di morte, recesso, decadenza, esclusione; essa deve essere annotata a cura del Consiglio di Amministrazione nel Libro dei soci.

Il recesso deve essere comunicato con raccomandata alla società.

L’accettazione della richiesta di recesso e’ condizionata al completo avvenuto adempimento, da parte dell’impresa richiedente, delle obbligazioni contratte con la Cooperativa e di quelle derivanti dal rapporto di finanziamento con il soggetto finanziatore, in quest’ultimo caso da attestarsi, a pena di efficacia del recesso, con dichiarazione scritta dello stesso soggetto finanziatore, da presentarsi dall’impresa recedente.

La delibera del Consiglio di Amministrazione, attestante l’accettazione od il diniego della richiesta di recesso, deve essere comunicata , anche per estratto, all’impresa interessata, entro 60 ( sessanta) giorni dalla ricezione, mediante raccomandata a/r, al domicilio postale indicato o presente nella stessa richiesta.

Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che il rapporto mutualistico, dalla data di avvenuta ricevuta, attestata dal servizio postale , della comunicazione di accettazione, da parte del recedente

Avverso la delibera che nega il recesso, il Socio che intenda opporsi ha l’obbligo di adire al tentativo preliminare di conciliazione previsto dal successivo articolo 48.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del Socio che:

a) abbia cessato l'esercizio della propria attività imprenditoriale facendone relativa denuncia agli uffici pubblici competenti;

b) abbia trasferito la propria sede operativa, al di fuori del territorio della Provincia di Parma.

c) non sia più in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione a Socio.

La decadenza determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, ed ha effetto dalla data di annotazione nel libro del soci della relativa delibera del Consiglio di Amministrazione.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere escluso il Socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti interni o alle deliberazioni validamente adottate dagli Organi sociali, con inadempimenti di tale gravità che non consentano la prosecuzione del rapporto sociale;

b) che sia gravemente inadempiente agli obblighi consortili o che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento dalle azioni sottoscritte, e dei contributi/commissioni/diritti di segreteria previsti dal presente Statuto.

E' inoltre escluso di diritto il Socio che sia stato dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali nonchè inadempiente nell'esecuzione di obbligazioni per le quali la Società abbia rilasciato garanzia.

E’ facoltà del Consiglio di Amministrazione riammettere in qualità di socio, le imprese che nei termini richiesti dal Confidi, provvedano all’ integrale adempimento alle obbligazioni contratte verso questi o verso gli Enti Finanziatori, la cui inadempienza aveva dato luogo al provvedimento di esclusione.

L’esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, ed ha effetto dalla data di annotazione nel Libro Soci della relativa delibera del Consiglio di Amministrazione.

ART. 14 - Le deliberazioni, prese dal Consiglio di Amministrazione, in materia di esclusione debbono essere comunicate all’interessato , con lettera raccomandata e avviso di ricevimento oppure attraverso il sistema telefax ricevuta , entro i 30 ( trenta ) giorni successivi.

ART. 15 - Il socio uscente ha diritto alla liquidazione delle azioni, comunque in misura non superiore all'importo di capitale nominale versato, purché non sia escluso di diritto a causa di insolvenza nei confronti della Cooperativa.

L’istanza tendente ad ottenere il rimborso delle azioni deve essere prodotta per iscritto.

ART. 16 - Il pagamento di cui all'art. 15) deve essere effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in cui si scioglie, nei confronti del socio, il rapporto sociale per i casi di recesso ed esclusione, ed entro 60 giorni per i casi di decadenza e morte.

ART. 17 - Il socio, che cessa di far parte della COOPERATIVA, risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione delle azioni si è verificata; se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l’insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti delle azioni rimborsate.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto (art. 2536 del Codice Civile).

ART. 18 - I soci, quando almeno un decimo del numero complessivo di essi lo richieda –ovvero un ventesimo quando la COOPERATIVA ha più di tremila soci - , hanno diritto, oltre a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 2422 del Codice Civile, di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. I diritti di cui al comma 1 non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti, anche rispetto alle obbligazioni contratte con la Società (art. 2545 bis c.c.).

Titolo IV

OPERAZIONI

ART. 19 – La COOPERATIVA può compiere soltanto operazioni per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2).

ART. 20 - Il socio puo’ richiedere alla Cooperativa prestazioni di garanzia o gli altri servizi di cui al precedente articolo 2 , esclusivamente a seguito dell’efficacia del provvedimento di ammissione, deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Tuttavia, nel deliberare la concessione, si dovrà tener conto:

1) della situazione patrimoniale, anche extra aziendale, del titolare dell'impresa richiedente o delle prospettive in termini di reddito dell'impresa stessa;

2) della durata e natura dei crediti richiesti e delle garanzie che il socio offre;

3) dell'esposizione complessiva della COOPERATIVA per garanzie già prestate e delle richieste in corso di istruzione.

ART. 21 – La COOPERATIVA può stipulare convenzioni con una o più aziende e istituti di credito (o con altri Enti) per la concessione ai propri soci di facilitazioni creditizie che la COOPERATIVA stessa intende garantire.

In tali convenzioni devono essere precisate le finalità dei finanziamenti, la rispettiva forma tecnica di utilizzo e la durata massima, nonché la specifica garanzia (o le garanzie) che la COOPERATIVA è disposta a rilasciare.

In ogni caso il massimale delle garanzie personali (fideiussione o avallo) e l'entità di quelli reali devono totalizzare un importo massimo non superiore a 30 (trenta) volte il patrimonio sociale salvo diverse disposizioni stabilite da norme di legge in materia di confidi della Banca d’Italia in caso di iscrizione all’art. 107 della Sezione speciale del T.U.L.B.

Tale rapporto potrà essere concordato in misura più elevata se l'esposizione bancaria della COOPERATIVA è a sua volta assistita da garanzie sussidiarie per la parziale copertura delle perdite.

ART. 22 - Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che ciascun socio, all'atto in cui chiede alla COOPERATIVA una prestazione di assistenza o di garanzia, versi un diritto fisso di segreteria a copertura delle spese necessarie.

ASSEMBLEA

ART. 23 - Hanno diritto di voto nell'assemblea i soci iscritti nel Libro dei soci da almeno 90 giorni.

Il socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio non amministratore, sindaco o dipendente della società.

Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute e non può esercitare il voto per più di tre deleghe.

ART. 24 - L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante avviso, che deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, e che deve essere esposto in modo visibile nella sede sociale, ed essere pubblicato nel quotidiano La Gazzetta di Parma almeno quindici giorni prima dell’assemblea.

Le convocazioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie, potranno essere effettuate, altresi’, con avviso comunicato ai soci almeno 15 ( quindici ) giorni prima di quello fissato per la riunione, con mezzi che, ai sensi dell’articolo 2366,3° comma CC, garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento.

ART. 25 - L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno entro i 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. Tuttavia, in considerazione di particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto propri della COOPERATIVA, l’organo amministrativo può deliberare l’utilizzo, da motivare nella relazione sulla gestione, del maggior termine di 180 giorni entro cui convocare l’assemblea.

Essa ha i seguenti compiti:

a) discutere ed approvare il bilancio;

b) eleggere il Presidente, due Vicepresidenti della COOPERATIVA, gli altri membri del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci; salvo quanto stabilito dall’art. 37 del presente statuto.

c) prendere atto delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o fissare le direttive di massima per il Consiglio stesso;

d) trattare tutti gli argomenti di sua competenza, a termini dello statuto ed a norma di legge.

L'ordine del giorno dell'assemblea è fissato dal Consiglio di Amministrazione.

I soci o i loro delegati possono farvi iscrivere la trattazione di altri determinati argomenti, purché la richiesta sia presentata per iscritto, da almeno un decimo dei soci o da un numero di delegati che rappresentino lo stesso numero dei soci aventi diritto al voto, non oltre il decimo giorno da quello in cui ha inizio la pubblicazione dell'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio di amministrazione per deliberare sulle modifiche dello statuto, sulla nomina o sui poteri dei liquidatori.

ART. 26 - L'assemblea è presieduta dal presidente o da un suo delegato. Il Presidente sceglie, con l'approvazione dell'assemblea, fra i soci presenti, due scrutatori.

In caso di assemblea ordinaria lo stesso Presidente deve farsi assistere da un segretario, designato dagli intervenuti, incaricato di redigere il verbale, mentre in caso di assemblea straordinaria il verbale deve essere redatto da un Notaio.

ART. 27 - Le assemblee ordinarie possono validamente deliberare, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno un decimo dei soci con diritto a voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

La seconda convocazione non può aver luogo nel medesimo giorno fissato per la prima.

Le votazioni hanno luogo a voto palese per alzata di mano od altra forma deliberata dall’Assemblea.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati, in caso di parità di voti la proposta messa in votazione si intende respinta.

Per l'elezione alle cariche sociali, a parità di voti è eletto il più anziano di età.

ART. 28 - Le Assemblee straordinarie possono validamente deliberare quando siano presenti e rappresentati, in prima convocazione, almeno un decimo dei soci con diritto a voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e rappresentati.

Per le deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Per deliberare lo scioglimento anticipato e la trasformazione della Società è necessario il voto favorevole di almeno il 1/60 dei soci con diritto al voto, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.

ART. 29 - Le deliberazioni adottate dall'assemblea ordinaria debbono essere riportate in processi verbali firmati dal Presidente, dal segretario e da due scrutatori.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 30 – L’amministrazione della Cooperativa è affidata al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 15 membri di cui:

12 eletti dall’Assemblea tra i soci

uno designato dalla Camera di Commercio di Parma

uno ciascuno rispettivamente da Ascom Confcommercio Provinciale e da Confesercenti Provinciale

I consiglieri, espressione dell’Assemblea, sono eletti nell’ambito di liste di 12 (dodici) nominativi alle quali possono iscriversi tutti i soci. Ogni candidato potrà essere iscritto in una sola lista.

Le liste devono essere presentate almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea elettiva e dovranno essere sottoscritte da almeno 50 soci.

Nel caso sia presentata una lista unica saranno eletti tutti i nominativi indicati nella lista.

Nel caso di presentazione di più liste, sarà eletta la lista che otterrà la maggioranza dei voti.

Nelle liste dovranno essere indicati il candidato Presidente e 2 candidati Vice Presidenti.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, deve essere composta da commercianti soci , intendendosi per tali i soggetti in possesso, all’atto dell’accettazione della carica, della qualifica di operatori rappresentanti le imprese commerciali operanti nel settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio, in sede fissa e ambulante, i pubblici esercizi e le imprese turistiche e gli altri operatori del settore commerciale e dei servizi.

In ogni caso, la nomina della maggioranza degli Amministratori è riservata all’Assemblea dei soci, ai sensi dell’art. 2542 C.C.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 (tre) esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili, fino al limite massimo di tre mandati consecutivi. Essi scadono alla data dell’Assemblea ordinaria, convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.

ART. 31 - Gli Amministratori devono astenersi dal votare per deliberazioni riguardanti operazioni nelle quali siano personalmente interessati o lo siano loro parenti o affini sino al terzo grado.

ART. 32 - Il Consiglio di Amministrazione si raduna in seduta ordinaria e in seduta straordinaria quando il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri e dei Sindaci. La cadenza delle riunioni è stabilita dal regolamento.

L'avviso di convocazione deve essere recapitato sei giorni prima al domicilio di ciascun consigliere. In caso di urgenza potrà essere convocato il giorno prima mediante telegramma.

L'avviso di convocazione deve altresì essere recapitato, nella stessa forma e negli stessi termini, ai sindaci effettivi.

Il Consiglio può valersi dell'opera di un segretario di propria nomina.

ART. 33 - Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei componenti, non ammettendosi deleghe.

ART. 34 - Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione della COOPERATIVA che non sono riservati per legge e per statuto all'assemblea dei soci.

Spetta, tra l'altro, al Consiglio di:

a) compilare il bilancio annuale, corredandolo con una relazione sull'andamento delle gestioni e curarne la presentazione all'assemblea ordinaria per averne l'approvazione;

b) stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con le aziende di credito e con altri enti, previste dall'art. 21, o quelle altre convenzioni che il Consiglio riterrà utili o necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali. Fissare e disciplinare le condizioni per l'intervento della COOPERATIVA nelle prestazioni di garanzie e/o per la con cessione di contributi in conto interessi, fermo quanto previsto agli artt. 21 e 31;

c) autorizzare il Presidente alle spese necessarie per il normale funzionamento della Cooperativa,

d) autorizzare il Presidente a svolgere tutte le azioni occorrenti per la tutela dei diritti della Cooperativa

e) accettare donazioni, lasciti, elargizioni di associazioni e privati, contributi dello Stato o di altri Enti pubblici o della Comunità Europea per la costituzione del fondo di riserva o per fronteggiare spese di amministrazione, sempre che non sia necessaria una modifica dello statuto;

f) acquistare e vendere titoli di Stato, altri titoli ed in generale quanto previsto dall’art. 4 ultimo comma, costituirli in garanzia per il raggiungimento degli scopi sociali.

Al Consiglio di Amministrazione e' demandato pure il potere di far partecipare la COOPERATIVA a confidi o altri organismi provinciali, regionali e nazionali che eventualmente si costituissero con il fine di coordinare e potenziare le attività delle cooperative di garanzia.

Il Consiglio di Amministrazione puo’, altresi’, nominare un Comitato Esecutivo , tra i suoi componenti, determinandone i poteri , entro i limiti di Legge.

Per la convocazione, il funzionamento e le deliberazioni del Comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione.

 

ART. 35 - Il Presidente ha la rappresentanza legale della COOPERATIVA e da' esecuzione alle delibere del Consiglio, vigila sulla conservazione e tenuta dei libri prescritti, impartisce direttive ad un consigliere all'uopo designato dal Consiglio di Amministrazione o al direttore, eventualmente nominato dal Consiglio e vigila per accertarsi che il Consigliere designato o il direttore operino in conformità degli interessi della Cooperativa.

Il Presidente in caso di dimissioni, assenza o impedimento, e' sostituito da un Vicepresidente che a sua volta può essere sostituito per gli stessi motivi dal Consigliere più anziano.

ART. 36 - Le mansioni di Presidente, Vicepresidente o componente del Consiglio di Amministrazione o componente di un consiglio ristretto danno diritto ad un compenso fisso per ogni presenza effettiva alle riunioni del Consiglio.

Detto compenso viene determinato dall'Assemblea Ordinaria in occasione dell'approvazione del bilancio annuale.

L’Assemblea dei soci ha la facoltà di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione – nelle forme che meglio riterrà del caso - un compenso per l’attività svolta.

Compete inoltre, a richiesta dell'interessato, il rimborso delle spese vive sostenute, autorizzate dal Consiglio.

COLLEGIO DEI SINDACI

ART. 37 - Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi, di cui uno, che ne assume la presidenza, nominato dalla Regione Emilia Romagna e di due supplenti.

Escluso il Presidente, gli altri quattro membri sono eletti dall'Assemblea dei Soci.

I Sindaci durano in carica tre anni e possono essere scelti anche fra i non soci; devono, tuttavia, essere iscritti nel registro nazionale dei revisori contabili.

Ai componenti il Collegio Sindacale competono il compenso e le indennità previste dalle tariffe professionali.

In caso di iscrizione della società nell’Elenco speciale di cui all’art. 107 del T.U.L.B. i singoli sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 109 del predetto testo unico.

ART. 38 - Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni; il Sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi durante un esercizio a due riunioni del Consiglio decade dalla carica.

Gli accertamenti, i rilievi e le deliberazioni dei sindaci devono essere registrati in un apposito libro.

ART. 39 - Non sono eleggibili alla carica di Sindaco, e se eletti decadono dall'ufficio, i parenti e gli affini degli amministratori fino al quarto grado e coloro che hanno nella società un rapporto continuativo di prestazioni di opera retribuita.

ART. 40 - Nel caso in cui la cooperativa non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato il Collegio sindacale esercita, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2409 bis del Codice Civile, anche il controllo contabile, oltre alle altre attribuzioni previste dalla Legge.

DIREZIONE

ART. 42 - La direzione della società e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione possono essere affidate ad un Direttore con la facoltà, le attribuzioni e i poteri determinati dal Consiglio stesso.

In caso di iscrizione della società nell’Elenco speciale di cui all’art. 107 del T.U.L.B. il Direttore deve essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dall’art. 109 del predetto testo unico.

Titolo V

BILANCIO

ART. 43 - Il Bilancio comprende l'esercizio finanziario che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno: deve essere comunicato dagli amministratori al Collegio Sindacale con la relazione ed i documenti giustificativi almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

Il bilancio deve restare depositato in copia insieme con le relazioni degli amministratori e dei sindaci nella sede della società, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato, perchè i soci possano prenderne visione.

ART. 44 - Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione del bilancio annuale, deve indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli

scopi statutari e specificamente i criteri seguiti nella gestione per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Anche il Collegio Sindacale deve relazionare sugli stessi argomenti.

ART. 45 - Gli utili netti annuali sono attribuiti nel seguente modo:

a) non meno del 30% a riserva legale;

b) la parte restante al fondo di cui alla lettera c) dell'art. 4.

I disavanzi di gestione invece vanno imputati al fondo di riserva di cui alla lettera c) del precedente art. 4, fondo che deve, ogni volta che si renda necessario, essere reintegrato con somme prelevate dal fondo cui alla lettera d) dello stesso articolo. In caso di esaurimento delle riserve e di impossibilità di reintegrarle, secondo le modalità previste nel comma precedente, i disavanzi dovranno essere simultaneamente imputati alle residue somme del fondo di cui alla lettera d) e alla lettera e) dell'art. 4 e al capitale sociale, in misura proporzionale all'entità' degli stessi.

E' fatto divieto alla Cooperativa di distribuire utili e riserve fra i soci sotto qualsiasi forma anche in caso di scioglimento della società..

ART. 46 - In caso di scioglimento della società, l’assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, determinandone i poteri. Alla Giunta Regionale dell’ Emilia Romagna verranno comunicati i motivi e le cause di scioglimento ed i liquidatori procederanno in accordo con gli enti già erogatori di contributi, alla destinazione dei fondi disponibili senza che mai possa effettuarsi ripartizione fra i soci. L’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, dovrà essere devoluto al fondo di garanzia consortile cui la COOPERATIVA aderiva o, in mancanza, al Ministero dell’economia e delle Finanze.

ART. 47 - Per quanto non contemplato dal presente Statuto valgono le vigenti disposizioni di legge in materia di confidi, di società cooperative e di società per azioni.

ART. 48 – Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento della Camera di conciliazione della Camera di Commercio di Parma, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss D.Lgs. 5/2003.

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